Videosorveglianza in condominio: per la Suprema corte di Cassazione non è reato installare una telecamera sul pianerottolo condominiale. La motivazione sulla quale si basa la sentenza è che le scale e pianerottoli in comune sono per natura destinati ad essere utilizzati da più persone e quindi in tali spazi non si può godere di una particolare tutela della riservatezza. Così ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 34151/2017), rigettando il ricorso di un condomino che lamentava l’installazione di una telecamera, da parte di un vicino, sul muro del pianerottolo condominiale.

I primi due gradi di giudizio avevano espresso pareri differenti. Il Tribunale di primo grado aveva condannato l’uomo per il reato di interferenze illecite nella vita privata (ex art. 615-bis c.p.) per aver installato la telecamera sul muro del pianerottolo condominiale con cui inquadrava non solo la porzione di pianerottolo prospiciente la propria porta di casa, ma anche la rampa delle scale condominiali e una larga parte del pianerottolo condominiale.

In appello invece, la Corte assolveva l’uomo per insussistenza del fatto; infatti per il giudice di secondo grado il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora.

Infine la Cassazione ha sentenziato senza lasciare dubbi: la telecamera sul pianerottolo non è reato.

Infatti la Corte spiega bene che la tutela della privacy della sfera privata della persona (art. 615-bis) si applica per l’abitazione e per i luoghi di privata dimora (es. il proprio giardino o terrazzo, etc…).
Di conseguenza le scale di un condominio e i pianerottoli non assolvono alla funzione di godere della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, poichè sono destinati all’uso comune di un numero indeterminato di persone, quindi le immagini eventualmente ivi riprese non rientrano nella sfera privata.

La domanda che ci poniamo è la seguente: sono davvero necessari mezzi di videosorveglianza? E perchè?
Voi cosa ne pensate?