Contratto preliminare dal notaio:
nuove regole per le compravendite di “immobili da costruire”, il legislatore introduce importanti novità a tutela degli acquirenti di immobili di nuova costruzione.

Queste nuove norme, che si applicano a favore dei privati che vogliono acquistare da un costruttore, divengono efficaci dal prossimo 16 marzo e si possono così riassumere:

  • i preliminari di compravendita (comunemente definiti “compromessi”) e comunque ogni altro contratto che sia diretto al successivo acquisto della proprietà di un immobile non ultimato, oppure ancora da costruire, devono essere stipulati per atto pubblico; quindi davanti ad un notaio
  • il costruttore deve rilasciare una fideiussione a garanzia della caparra incassata e una polizza assicurativa postuma decennale conformi ai modelli standard previsti dal Ministero;

  • il contratto preliminare deve indicare che sia la fideiussione sia la polizza assicurativa siano conformi al modello standard;

La legge è imperativa, quindi non sarà più possibile stipulare un preliminare avente per oggetto un immobile nuovo predisposto da un’agente immobiliare o dal costruttore. Eventuali compromessi stipulati non rispettando il dettato di cui sopra sono nulli. La nullità è insanabile e non ci sono termini che fanno prescrivere l’annullabilità del contratto (l’azione è imprescrittibile) e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.

Le novità di cui sopra sono contenute agli articoli 386, 387 e 389 del Decreto Legislativo n. 14 / 2019, il cui testo completo è consultabile qui.