La Regione Lombardia con delibera di Giunta n. IX/2555 del 24.11.2011 ha disciplinato quanto già previsto dal decreto legislativo 28/2011 (art. 13) ovverosia l’obbligo di inserire negli annunci pubblicitari l’indicazione della classe energetica e dell’indice di prestazione energetica.
Tale obbligo vige sia per gli operatori del settore (agenzie immobiliari e costruttori) sia per i privati.
Tali disposizioni si applicano indifferentemente sia “ai trasferimento a titolo oneroso” sia alle locazioni.
Dal 01 gennaio 2012 tutti gli annunci pubblicitari pubblicati su siti web, giornali, volantini, spot televisivi o radiofonici dovranno contenere l’indicazione della classe energetica (A+, A, B, C, D, E, F e G) ed il valore dell’indice di prestazione energetica espresso in KWh/mq per gli immobili residenziali e KWh/m3 per gli immobili commerciali.
Sono previste anche le indicazioni da fornire per Alcune casistiche particolari quali gli immobili in corso di costruzione, per i quali bisognerà indicare il valore di progetto oppure per gli immobili privi di impianto termico per i quali bisogna utilizzare la dicitura “immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica”.
Onerose le sanzioni in caso di violazione degli obblighi, che variano da un minino di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00; gli enti competenti per i controlli e per comminare le relative sanzioni sono i Comuni in cui sono collocati gli immobili oggetto di violazione.
La Regione Lombardia, recependo una nuova normativa ha sostituito la vecchia ACE con l’APE (Attestato di Prestazione Energetica).