APE : come cambia dal 1° Ottobre 2015
Le modifiche legislative che riguardano l’ APE (Attestato di Prestazione Energetica) scaturiscono dall’emanazione di ben 3 Decreti Ministeriali e da una delibera della giunta della Regione Lombardia, cercherò quindi di condensare al massimo tali norme al fine di trasmettere una basilare ma significativa comprensione dei cambiamenti introdotti dal 1 Ottobre 2015 in merito all’ APE.
Premessa
Tutti gli immobili già dotati di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) non sono interessati dalle novità normative introdotte, raccomando solo di far effettuare tutte le revisioni periodiche obbligatorie per legge al generatore termico (caldaia o altro) onde evitare possibili contestazioni sulla validità del certificato.
1. Classe energetica dell’immobile
La nuova scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili è formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dalla più efficiente A4 alla meno efficiente G) e viene determinata tramite l’indice di prestazione energetica globale dell’unità immobiliare in termini di energia primaria non rinnovabile (gas, energia elettrica, gpl…).
Questo indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile non solo per la climatizzazione invernale (riscaldamento) e per la produzione di acqua calda sanitaria, come era prima del 1 Ottobre 2015, ma anche di altri servizi come la climatizzazione estiva (aria condizionata), la ventilazione (ventilazione meccanica), l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose (ascensori, scale mobili…); gli ultimi due fabbisogni sono previsti SOLO negli edifici con destinazione NON residenziale (quindi uffici, negozi, capannoni, etc).
Il nuovo certificato inoltre vuole attribuire maggiore importanza alle caratteristiche e alla qualità dell’involucro edilizio cioè alle murature, agli infissi e alle solette che disperdono energia verso l’esterno, infatti gli interventi sugli impianti (es. sostituzione caldaia, valvole temostatiche ….), sono più agevoli ma anche meno efficienti rispetto agli interventi sull’involucro (realizzazione cappotto termico, sostituzione serramenti. etc…)
Altro aspetto importante che riguarda l’esistenza di impianti per la produzione di energia installati (pannelli fotovoltaici). Verrà quindi specificata la tipologia di energia prodotta in sito e annualmente esportata (immessa nella rete).
L’obiettivo finale delle linee guida è quello di specificare meglio la finalità dell’Attestato ovverosia:
• Strumento per valutare la convenienza economica dell’acquisto e della locazione di un immobile in relazione ai consumi energetici
• Strumento per consigliare degli interventi di riqualificazione energetica efficaci
2. Unica unità di misura (KWh/mq anno)
Tutti gli immobili, anche quelli non residenziali, vengono classificati secondo i KWh/mq anno, a differenza del passato dove gli immobili non residenziali avevano come unità di misura dell’indice di prestazione i KWh/mc anno
3. Allineamento degli annunci immobiliari
Le novità riguardano anche le indicazioni da inserire all’interno degli annunci immobiliari perchè, per i soli immobili dotati di APE, si dovrà utilizzare la targhetta precompilata sottoriprodotta da inserire direttamente all’interno dell’annuncio stesso. Al fine di garantire al cliente / consumatore una maggiore facilità di lettura dei dati e comparazione delle offerte.
4. Prestazione energetica del fabbricato – Un nuovo indicatore relativo alla qualità dell’involucro
All’interno dell’APE, oltre alla classe energetica, è stato inserito un nuovo indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro edilizio al netto degli impianti presenti, che serve a conoscere la qualità della muratura dell’edificio
Il fine è quello di contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, poiché nella stragrande maggioranza degli edifici esistenti le criticità, come già detto, si presentano soprattutto in relazione all’involucro edilizio
Tale informazione è fornita nella prima pagina del nuovo APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità attraverso delle emoj (faccine).
5. Edificio di riferimento per determinare la classi energetiche
La più grande novità dell’APE consiste nel metodo da utilizzare per determinare la classificazione. Le precedenti linee guida definivano la scala da A a G secondo i Gradi Giorno (GG) del comune dove si trovava l’immobile e secondo il rapporto S/V (superficie disperdente/volume riscaldato).
Dal 1 Ottobre 2015 invece la classificazione dipende da un “edificio di riferimento” ovverosia l’edificio di riferimento altro non è che un ipotetico edificio identico in tutto e per tutto a quello oggetto di certificazione ma avente caratteristiche termiche ed energetiche predeterminate.
In pratica, l’edificio di riferimento serve per determinare il valore di energia primaria limite di legge che l’edificio di progetto deve rispettare e con il quale confrontarsi. Un grande vantaggio nell’utilizzo dell’edificio di riferimento è che i limiti vengono modellati sull’edifico oggetto dell’intervento.
6. Unico modello nazionale
Mentre in precedenza ogni regione aveva adottato un modello di certificazione proprio, ora l’Attestato di Certificazione Energetico avrà un unico modello standard che sarà uguale a livello nazionale; decisamente un miglioramento in termini di comprensione del certificato.