Contratto di locazione e mancata registrazione, una problematica che suscita sempre di interesse. La Corte di Cassazione ribadisce che la validità di un contratto di locazione è legata alla sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Tale pronuncia emessa con sentenza n.32934/2018, ribadisce un principio già sancito in precedenti simili casi accaduti di recente (n. 10498/2017 e n. 23601/2017).

La Corte, comunque, riconosce che la tardiva registrazione del contratto sana gli effetti del contratto stesso, ma solo con decorrenza dalla data di registrazione.

Essendo nullo il contratto quindi, l’inquilino ha tutto il diritto di NON pagare il canone di affitto, senza che si possa promuovere un’ingiunzione di pagamento.

Nel caso in oggetto, infatti il Tribunale non ha riconosciuto al proprietario il pagamento delle mensilità maturate prima della registrazione del contratto.

Ecco le testuali parole di come si è espressa la Corte: “Il contratto di locazione di immobili a uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge 311 / 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc” (da allora ndr), sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto registrato”.

Purtroppo alcuni locatori, una volta stipulato il contratto di locazione con i loro inquilini, non provvedono più a registrare il contratto all’Agenzia delle Entrate; lo scopo è quello di sottrarsi al pagamento delle imposte. Questo comportamento oltre a essere censurabile, dimostra la necessità di affidarsi a un professionista del settore onde evitare spiacevoli conseguenze dovute al fai-da-te oppure a consigli errati ricevuti da terze persone!

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