Distacco riscaldamento centralizzato

Negli ultimi anni un bisogno spesso sentito da parte dei proprietari di immobili ubicati in condomini di vecchia costruzione, quindi a bassa efficienza energetica, è quello di richiedere un distacco dall’impianto condominiale centralizzato di riscaldamento.

La giurisprudenza negli ultimi anni, contrariamente a quanto accaduto in passato, ha ritenuto lecito il distacco unilaterale senza autorizzazione assembleare (sentenza corte di Cassazione n. 5974 / 2004), fatto salvo che non ci sia un regolamento di condominio di tipo contrattuale che lo vieti.
La suprema Corte però ha posto l’onere, a carico dell’interessato, di dimostrare mediante una perizia redatta da un tecnico abilitato che dal distacco non derivi una riduzione della funzionalità dell’impianto. Tale perizia dovrà inoltre contenere la misura degli oneri di esercizio dell’impianto che rimarranno a carico dell’unità che si staccherà dall’impianto; ciò al fine di non aggravare le spese a carico del condominio. Tale percentuale dovrà comunque essere approvata dall’assemblea dei condomini.
Inoltre gli eventuali e futuri oneri di manutenzione straordinaria dell’impianto rimarranno comunque a carico, pro quota, dell’unità distaccata.
Le conclusioni sono scontate: seppur la normativa permetta il distacco di fatto le modalità e gli oneri a carico dell’ interessato risultano eccessivi rispetto ai benefici, sono quindi volti a scoraggiare il legittimo distacco.
L’obiettivo della ratio è comunque conforme a quanto il legislatore sta perseguendo da anni in ordine al risparmio energetico degli edifici, infatti gli impianti centralizzati, seppur vecchi ma con le opportune innovazioni, possono garantire minori consumi rispetto agli impianti autonomi.
Speriamo che il nostro articolo sul al distacco riscaldamento centralizzato possa esserti stato utile!