Stalking condominiale e parcheggio: una recente sentenza della Corte di  Cassazione ha confermato la condanna per stalking ai danni di un condomino responsabile di aver tenuto condotte persecutorie nei confronti di un vicino di casa. La condotta persecutoria consisteva nel rivolgere al vicino frasi minacciose e di parcheggiare la propria auto in modo da impedire al vicino di casa di entrare con la vettura nel garage di proprietà.

Questa sentenza conferma i giudizi già espressi sia dal giudice di primo grado che dalla corte di appello, infatti l’imputato era già stato condannato ad un anno di reclusione ex art 612 bis.

All’imputato infatti, viene riconosciuta un’aggravante fondamentale per la condanna :il comportamento persecutorio nei confronti del vicino di casa, che è stato ritenuto parte lesa, riguardava non solo l’aver indirizzato agli stessi frasi minacciose e di aver impedito il libero accesso con la vettura nel garage di proprietà, ma anche di aver  costretto gli stessi a cambiare abitudini di vita.

I giudici di merito hanno indicato come il semplice cambio di abitudini del nucleo familiare sia di per sè sufficiente a integrare il reato di atti persecutori. Le persone offese infatti sono state costrette a passare dal retro dell’abitazione per evitare gli insulti dell’imputato ogni volta che rientravano in casa.

Per consultare la sentenza di stalking condominiale n. 1551/2020 clicca qui per il testo integrale