Vendita immobili Superbonus e plusvalenze – cosa prevede la legge di stabilità 2024

La legge di stabilità per l’anno 2024 ha modificato gli articoli 67 e 68 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi). La modifica prevede che si genera una una plusvalenza nel caso di cessioni (vendite) di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del Superbonus 110%.

Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2024, se l’immobile su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione.

Sono esclusi dalla plusvalenza:
– gli immobili acquisiti per successione;
– gli immobili adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione;
– in caso di periodo inferiore, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

E’ inoltre necessario fare alcune distinzioni, che sono strettamente collegate alla data di fine dei lavori:
– se gli interventi del Superbonus si sono conclusi da non più di 5 anni rispetto all’atto di vendita, tra i “costi inerenti al bene” e quindi deducibili e non concorrenti alla plusvalenza – non rientreranno quelli relativi agli interventi agevolati con Superbonus;
– se gli interventi del Superbonus si sono conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, invece, si tiene conto del 50% di tali spese.

La novità riguarda le case per le quali la maxi-detrazione al 110% sia stato fruita come sconto in fattura o cessione del credito.

Per gli stessi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

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